Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1969 avveniva il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Montecarlo Bianco" e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione. Il l° ottobre 1985 avveniva il riconoscimento della denominazione di origine controllata del "Montecarlo Rosso". Nel 1994 si ha un ulteriore modifica del disciplinare di produzione.
Per il Montecarlo Bianco è prevista la presenza delle seguenti uve: 40-60% Trebbiano Toscano e per il restante 40-60% Semillon, Pinot Gris e Bianco, Vermentino, Sauvignon, Roussanne, globalmente considerati, purché almeno tre dei vitigni indicati raggiungano singolarmente la percentuale del 10%.
Per il Montecarlo Rosso è prevista la presenza delle seguenti uve: 50-75% Sangiovese, 5-15% Canaiolo nero, 10-15% singolarmente o congiuntamente Ciliegiolo, Colorino, Malvasia Nera, Syrah, Cabemet Franc, Cabemet Sauvignon, Merlot. All'art 5 del decreto del 1994 viene riconosciuta un denominazione aggiuntiva di "Riserva" per il Montecarlo Rosso, se il vino proviene da uve che assicurano un grado alcolometrico volumico totale minimo di 11.5% e se viene sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia.