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LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE VEICOLARE

inquinamento

Ordinanza n. 43/2024: Misure contingibili per garantire il rispetto dei valori limite di concentrazione di polveri sottili nell’area ambiente previsti dal D.Lgs. n. 155/2010. Limitazioni alla circolazione stradale veicolare - dal 29.12.2024 al 02.01.2025.

Data di Pubblicazione

30 dicembre 2024

Tipologia

News

Descrizione estesa

Considerati gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e le previsioni meteo dei prossimi giorni, che favoriscono l’accumulo degli inquinanti nell’atmosfera, i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo, a tutela della salute dei cittadini e sulla base del Pac d’area, hanno deciso di emettere una ordinanza che vieta la circolazione dalle 8.30 alle 18.30, tutti i giorni a partire dal 29 dicembre 2024 e fino al 2 gennaio 2025 compreso con valenza su tutti i territori comunali per i seguenti veicoli:

 

Autovetture

•Euro zero benzina – A titolo non esaustivo: Autovetture e Autocaravan M1 non catalitiche a benzina non omologate ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive;

•Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3 diesel – A titolo non esaustivo: Autovetture e Autocaravan M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE – 91/542/CEE punto 6.2.1.A – 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B – 94/12/CE – 96/1/CE – 96/44/CE – 96/69/CE – 98/77/CE;

 

Ciclomotori e Motoveicoli

•Euro zero – A titolo non esaustivo: Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;

 

•Euro 1 Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;

 

Veicoli merci

•Euro zero, Euro 1, Euro 2 Euro 3 diesel inferiori a 35 quintali – A titolo non esaustivo: Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all’art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE – 91/542/CEE punto 6.2.1.A – 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B – 94/12/CE – 96/1/CE – 96/44/CE – 96/69/CE – 98/77/CE;

•Euro zero, Euro 1, Euro 2 Euro 3 diesel superiori a 35 quintali – A titolo non esaustivo: Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all’art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE;

 

Veicoli per uso speciale

•Euro zero inferiori a 35 quintali – A titolo non esaustivo: Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all’art. 54, comma 1, lettera g, con portata fino a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive;

•Euro zero superiori a 35 quintali – A titolo non esaustivo: Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all’art. 54, comma 1, lettere g, con portata superiore a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive;

 

Autobus

•Euro zero dei gestori di servizi TPL – A titolo non esaustivo: Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive;

•Euro zero dei gestori di servizi turistici – A titolo non esaustivo: Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive;
Nota: Codice della strada – Art. 54, comma 1, lettere: c ) autoveicoli per trasporto promiscuo; d) autocarri; e) trattori stradali; g) autoveicoli per usi speciali; h) autotreni; i) autoarticolati

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Sono esonerati dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli:

•veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

•veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l’abbattimento del particolato;

•veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

•veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l’indirizzo nonché l’orario di inizio e termine dell’attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

•veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o auto-dichiarazione nel quale il conducente dichiari anche il percorso e l’orario (accompagnati da idonea documentazione);

•veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);

•veicoli storici purché in possesso dell’Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;

•veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;

•veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas; la suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario all’effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non oltre 90 giorni;

•autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling).
Maggiori informazioni su qualità dell’aria, rete di monitoraggio, accordi di programma e incentivi su www.aria.toscana.it

Ordinanza

Tipo Titolo Scarica
  PDF1,6M ordinanza n. 43 del 30.12.2024

Ultima modifica: lunedì, 30 dicembre 2024

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