Descrizione estesa
Per il periodo compreso tra il 1° novembre 2023 ed il 31 marzo 2024, nelle aree del territorio comunale poste a quote minore od uguale a 200 metri sul livello del mare (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile):
- il divieto di bruciatura all’aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;
- il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” di cui al regolamento adotto con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall’applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione in cui sono ubicati.