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QUALITA' DELL'ARIA - PERIODO CRITICO DAL 1° NOVEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025

qualià aria novembre

Dal 1° Novembre 2024 al 31 Marzo 2025 Stop all'uso di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa e all’abbruciamento di sfalci e potature all’aperto, nell'area di superamento Piana Lucchese

Data di Pubblicazione

30 ottobre 2024

Tipologia

News

Descrizione estesa

Stop all'uso di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa e all’abbruciamento di sfalci e potature all’aperto, nell'area di superamento Piana Lucchese.

La Legge Regionale n. 26 del 2 agosto 2021 e la successiva D.G.R. 228/2023 hanno stabilito misure e azioni volte al miglioramento e al risanamento della qualità dell’aria.
I Comuni, nel cui territorio non è rispettato il valore limite delle concentrazioni relativo al materiale particolato (PM10), sono quelli compresi nell’area di superamento “Piana Lucchese”: Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Montecarlo, Montecatini Terme, Monsummano Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano.

Nel rispetto delle norme regionali, i Comuni dell’Area Vasta Lucchese (Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari) hanno adottato il Piano d’Azione Comunale d’Area che prevede l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti contenenti i seguenti divieti per il periodo critico 1° novembre - 31 marzo:

  • il divieto di effettuare, a un'altitudine inferiore a 200 metri s.l.m., la pratica dell’abbruciamento dei residui vegetali all’aperto derivanti da attività agricole e forestali, di pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali o di servizi o produttive in genere;
  •  il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse (anche i focolari aperti) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle", di cui al Regolamento D. M. Ambiente n. 186/2017, posti a un'altitudine inferiore a 200 metri s.l.m., esclusi i generatori di calore che rappresentino l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione in cui sono ubicati;
  • introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici, fatta eccezione per le strutture sanitarie, ed obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico.
Ultima modifica: mercoledì, 30 ottobre 2024

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